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L'esistenza di materie prime alcooliche o alcoolizzabibili, diverse da quelle dichiarate per la lavoraziane, nei locali delle fabbriche di spiriti e in quelli per la rettificazione e trasformazione di esso, costituisce contrabbando, ed e' punita con multa dal doppio al quadruplo della tassa corrispondente alla resa in alcool della intera quantita' delle materie medesime.
Testo in vigore dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010
