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Non e' ammesso il trasporto per strada ferrata di spiriti o bevande alcooliche non accompagnati da bollette di pagamento, di cauzione o di legittimazione. Queste bollette devono essere contrassegnate dalle Amministrazioni delle strade ferrate al momento nel quale la merce e' presentata per la spedizione e al momento nel quale e' consegnata al destinatario.

Testo in vigore dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art61 · fonte del testo

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