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Gli spiriti e le bevande alcooliche, che escono dai magazzini dei negozianti all'ingrosso in quantita' superiore a 4 litri, devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione, rilasciata dagli uffici finanziari o dai negozianti medesimi, secondo le discipline stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art60 · fonte del testo

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