Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894. Leggi il testo vigente →

[1]Il pagamento della tassa di vendita per gli spiriti destinati al consumo ha luogo:

  • a)all'uscita dalla dogana, dai depositi doganali propriamente detti o da quelli assimilati;
  • b)all'uscita dalle fabbriche;
  • c)all'uscita dello spirito dagli opifici di rettificazione.

[2]La tassa di vendita sara' accertata direttamente in tutte le fabbriche.

[3]Il calo da accordare ai fabbricanti sulla quantita' di spirito soggetto alla tassa di vendita, e' stabilito nella misura di 1/10 degli abbuoni indicati all'art. 5 della presente legge.

[4]Come per gli spiriti cosi per i vini liquorosi e per le bevande alcooliche e per gli altri prodotti contenenti spiriti importati dall'estero la tassa di vendita sara' riscossa insieme al dazio di confine e alla sovratassa di fabbricazione.

Testo in vigore dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art51 · fonte del testo

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