Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 luglio 1890. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato e' determinata nella misura di lire 0.20 per ogni ettolitro e per grado.

[2]Non sono soggetti al pagamento di questa tassa gli spiriti destinati a rialzare la forza alcoolica naturale dei vini, secondo le disposizioni stabilito all'art. 33 della presente legge.

Testo in vigore dal 2 settembre 1889 al 16 luglio 1890

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art50 · fonte del testo

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