Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1891 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed atre passivita' di fabbricazione e' determinato nella misura: a) di 10 per cento, per le fabbriche che distillano l'amido e le sostanze amidacee (come i cereali, il riso, la farina, le patate), i residui della fabbricazione o della raffineria dallo zucchero (melazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna topinambours);

  • b)di 25 per cento, per le distillerie dell'alcool dalle frutta, dalle vinaccie, dalle feccie del vino, dal miele e dalle altre materie non comprese nella lettera a;
  • c)di 35 per cento, per la distillazione del vino.2

[2]Nelle fabbriche, le quali distillano materie soggette ad abbuono diverso, la distillazione dovra' esser fatta in apparecchi e in tempi diversi e lo spirito dovra' esser conservato in locali distinti, secondo che sara' stabilito per regolamento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1891, n. 696

2

La L. 24 dicembre 1891, n. 696 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "L'abbuono da concedersi per cali, dispersioni ed altre passivita' di fabbricazione, sullo spirito di prima distillazione estratto dal vino, e' ristabilito, per tutte le fabbriche, nella misura del 40 per cento, per un periodo di un anno a decorrere dal giorno in cui entrera' in vigore la presente legge. Trascorso questo periodo rientrera' in vigore il disposto degli articoli 5, lettera C e 11 del testo unico della legge sugli spiriti approvato con R. decreto 29 agosto 1889".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1891 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1891

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1889 al 24 dicembre 1891.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 1891, n. 696

    La L. 24 dicembre 1891, n. 696 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "L'abbuono da concedersi per cali, dispersioni ed altre passivita' di fabbricazione, sullo spirito di prima distillazione estratto dal vino, e' ristabilito, per tutte le fabbriche, nella misura del 40 per cento, per un periodo di un anno a decorrere dal giorno in cui entrera' in vigore la presente legge. Trascorso questo periodo rientrera' in vigore il disposto degli articoli 5, lettera C e 11 del testo unico della legge sugli spiriti approvato con R. decreto 29 agosto 1889".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art5 · fonte del testo

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