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[1]Lo sgravio della tassa sullo spirito, a favore delle industrie, le quali lo adoperano come materia prima, e' applicato alle industrie dell'aceto e dell'enocianina.

[2]Tale sgravio avra' luogo mediante abbuono sulla tassa dovuta per lo spirito prodotto nelle fabbriche nazionali munite di misuratore o soggette alla vigilanza permanente, o sulla sovratassa cui e' soggetto l'alcool introdotto dall'estero.

[3]Ai fabbricanti di enocianina e' pero' fatta facolta' di optare per la restituzione diretta della tassa, nel qual caso potra' essere richiesta la prova della provenienza dello spirito.

Testo in vigore dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art34 · fonte del testo

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