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[1]Eccezionalmente e previo l'adempimento delle prescrizioni che saranno stabilite nel regolamento, l'alcool prodotto nelle fabbriche indicate nel precedente articolo, potra', agli effetti di che all'articolo medesimo, essere custodito anche in magazzino non annesso alle fabbriche.

[2]Questo magazzino sara' considerato come locale di fabbrica e sara' soggetto alle prescrizioni della legge doganale per i depositi privati. Rispetto al pagamento della tassa sull'alcool depositato nel detto magazzino, saranno applicate le disposizioni dell'articolo precedente.

[3]Colle norme che saranno stabilite nel regolamento, il benefizio del deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali e' esteso anche ai commercianti all'ingrosso.

[4]Nei due casi considerati dal presente articolo, le spese per la vigilanza saranno a carico degli interessati.

Testo in vigore dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art29 · fonte del testo

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