Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il ricorso non e' ammesso se il fabbricante:

  • a)non abbia dichiarato la tassa che e' disposto di accettare;
  • b)non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'Amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso;
  • c)non abbia dato la chiesta garanzia per le spese di perizia.

[2]Se il ricorso e' inammissibile, il prefetto lo respinge per mezzo dell'agente delle imposte.

Testo in vigore dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art15 · fonte del testo

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