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[1]Alle denunzie deve unirsi, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera degli atti o delle scritture d'affittamento, ed in difetto, una dichiarazione firmata dai denunzianti e dall'affittaiuolo, dalla quale apparisca l'importanza della locazione e l'ammontare del fitto.

[2]In mancanza di tali documenti, la denunzia si avra' per non eseguita nelle parti non documentate.

[3]Nel caso che coloro che hanno da fare la denunzia siano impossibilitati a procurarsi la firma dell'affittaiuolo per la dichiarazione sovraccennata, dovra' farsene menzione espressa nella denunzia medesima, accennandone le cause.

Testo in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2078~art6 · fonte del testo

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