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[1]Sono esenti dalla tassa imposta colla presente legge i corpi, stabilimenti o associazioni il cui totale asse patrimoniale, fatte le deduzioni prescritte dall'articolo 2, non produca una rendita imponibile eccedente le lire 800.
[2]Tuttavia i corpi suddetti sono tenuti ed eseguire le disposizioni dell'articolo 5, ed a seconda dei casi anche quelle dell'articolo 9, in difetto di che cessera' per un anno l'esenzione di cui nel presente articolo, e si fara' luogo all'applicazione delle penalita' stabilite dall'articolo 10.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010
