Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1919 al 1 luglio 1929. Leggi il testo vigente →

[1]Appena ricevuta notizia della esistenza della infezione, il Ministero dell'agricoltura dispone che per mezzo di speciali delegati, venga ispezionata la localita' sospetta.

[2]Accertata la presenza dell'insetto, il Ministero stesso, udita la Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, determina quali provvedimenti abbiano ad adottarsi per impedirne la diffusione.

[3]Il Ministero dell'agricoltura, pero', sentito il parere della detta Commissione, potra' consentire l'applicazione del metodo distruttivo (per la difesa di un territorio consorziato) solamente quando le infezioni da distruggere non siano troppo estese o troppo sparse, e quando mirino a salvaguardare importanti regioni vitate tuttora immuni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 819, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La lotta contro la fillossera, mediante il sistema distruttivo, puo' essere consentita oltre che nei casi indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 6 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, anche quando, sentita la Commissione per la difesa contro le malattie delle piante, vi concorrono le seguenti due circostanze: a) trattisi di difendere vaste ed importanti plaghe viticole, nelle quali il lavoro preparatorio per la razionale ricostituzione con le viti americane non e' stato ancora effettuato e dove quindi la lotta diretta ha lo scopo di rallentare la diffusione della fillossera; b) i Consorzi antifillosserici delle plaghe interessate si impegnino, con regolare domanda al Ministero di agricoltura, di assumere a proprio carico i sussidi da concedersi ai proprietari delle vigne da sottoporsi a distruzione in conformita' del decreto 12 maggio 1918, n. 738".

Testo in vigore dal 6 giugno 1919 al 1 luglio 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1919

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1917 al 6 giugno 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 819, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La lotta contro la fillossera, mediante il sistema distruttivo, puo' essere consentita oltre che nei casi indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 6 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, anche quando, sentita la Commissione per la difesa contro le malattie delle piante, vi concorrono le seguenti due circostanze: a) trattisi di difendere vaste ed importanti plaghe viticole, nelle quali il lavoro preparatorio per la razionale ricostituzione con le viti americane non e' stato ancora effettuato e dove quindi la lotta diretta ha lo scopo di rallentare la diffusione della fillossera; b) i Consorzi antifillosserici delle plaghe interessate si impegnino, con regolare domanda al Ministero di agricoltura, di assumere a proprio carico i sussidi da concedersi ai proprietari delle vigne da sottoporsi a distruzione in conformita' del decreto 12 maggio 1918, n. 738".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari