Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929. Leggi il testo vigente →

[1]Sara' punito con multa non minore di L. 500 e col carcere non minore di tre mesi chiunque scientemente smerci piante infette di fillossera.

[2]Sara' punito con multa non minore di L. 1000 e col carcere non minore di sei mesi chiunque abbia dolosamente cagionato infezione fillosserica nell'altrui proprieta'.

Testo in vigore dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art50 · fonte del testo

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