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[1]Le Federazioni dei Consorzi antifillosserici di ciascuna regione potranno nominare, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, un proprio commissario tecnico per la direzione dei lavori di difesa della viticoltura regionale.

[2]La Federazione e' diretta da un Comitato regionale composto di tre membri, nominati uno dalle Deputazioni provinciali, uno dai Consorzi antifillosserici e uno dal commissario tecnico. Il Ministero puo' farsi rappresentare, quando lo creda opportuno, da uno speciale delegato che avra' voto deliberativo.

Testo in vigore dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art45 · fonte del testo

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