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[1]E' data facolta' al R. commissario di richiamare le Commissioni consorziali alla osservanza delle leggi vigenti, ed eventualmente di prescrivere, mediante ordinanze motivate, i procedimenti tecnici da seguire.

[2]Contro tali ordinanze le Commissioni consorziali potranno ricorrere al Ministero di agricoltura, al quale spettera' la decisione.

[3]In caso di persistente infrazione della legge o delle ordinanze del R. commissario, questi potra' proporre al Ministero lo scioglimento della Commissione consorziale.

[4]Lo scioglimento della Commissione consorziale si fara' per decreto Ministeriale, che affidera' l'Amministrazione del Consorzio ad un delegato straordinario, la scelta del quale potra' cadere anche fra i non proprietari di vigne e di terreni vitati appartenenti al Consorzio.

[5]Il decreto di scioglimento fissera' i termini dell'Amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere alla elezione della nuova Commissione nei termini e nei modi indicati dall'art. 23 del presente testo unico.

Testo in vigore dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art35 · fonte del testo

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