Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929. Leggi il testo vigente →

[1]Gli assegni e le indennita' spettanti al R. commissario, ai vice commissari ed ai delegati tecnici sono a carico dello Stato e saranno determinati col regolamento.

[2]Potranno essere scelti come delegati tecnici i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, ai quali, in questo caso, sara' solo corrisposta una indennita' da stabilirsi anch'essa col regolamento.

[3]Salva questa eccezione, tutti i delegati necessari per l'applicazione della presente legge saranno nominati per pubblico concorso.

Testo in vigore dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art34 · fonte del testo

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