Provvedimento abrogato dalla l. 3 gennaio 1929, n. 94.
Abrogato dal 1 luglio 1929
Provvedimento abrogato dalla l. 3 gennaio 1929, n. 94.
Abrogato dal 1 luglio 1929
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3 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1918 al 1 luglio 1929. 119 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ogni proprietario di vigneti e di terreni vitati compresi nella circoscrizione del Consorzio, dovunque egli sia domiciliato, e' obbligato alla contribuzione annua che sara' stabilita dalla Commissione consorziale ed approvata dal Ministero, sentita la Commissione provinciale. Tale contribuzione in nessun caso potra' eccedere la misura di una lira per ogni ettaro di terreno vitato.aggiunto: Testo unico-art. 28
tolto: Per la frazione di ettaro, la tassa sara' intera se raggiunge la estensione di mezzo ettaro, sara' ridotta alla meta' se inferiore a mezzo ettaro.
tolto: Saranno esenti i proprietari di vigneti e di terreni vitati che posseggono anche in vari appezzamenti, una estensione inferiore ad un quarto di ettaro. Essi non saranno compresi nel ruolo dei proprietari agli effetti dell'art. 16 del presente testo unico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 GENNAIO 1929, N. 94
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art28 · fonte del testo
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