Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 1922 al 10 agosto 1928. 210 parole tolte, 25 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: (Art. 12Testo unico 10 novembre 1907, n. 844).aggiunto: Testo unico-art. 97
tolto: Tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli alvei inproduttivi dei medesimi andranno a far parte del patrimonio dei rispettivi Monti frumentari locali.
tolto: Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle societa' cooperative riconosciute ed ai privati che ne facessero domanda, con le norme stabilite nel regolamento.
tolto: A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali concessioni.
tolto: Dai terreni comunali potra' essere dedotta una porzione, possibilmente in un solo appezzamento, di superficie non minore di ettari due, e nel punto piu' vicino all'abitato, la quale sara' destinata a formare il campo sperimentale comunale.
tolto: Tale campo sara' coltivato a cura e spese dell'amministrane del Monte, sotto la direzione della Cattedra ambulante, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite all'amministrazione del Monte.
tolto: Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'amministrazione provvedera' con locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.
tolto: Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, questo potra' essere acquistato, su parere del Direttore della Cattedra ambulante, a cura dell'amministrazione del Monte con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale di credito agrario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1928, N. 1760