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[1](Art. 1 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 1 R. D. L. 7 giugno 1920; n. 775).

[2]E' istituita presso il Banco di Sicilia una Sezione di credito agrario, autorizzata ad eseguire le operazioni contemplate negli art. 5, 17 e 19 del presente testo unico.

[3]La Sezione potra' concedere mutui per acquisto di terreni anche per mettere in grado enti pubblici, cooperative agricole ed enti di credito agrario della Sicilia di acquistare fondi rustici per quotizzarli fra singoli agricoltori coltivatori diretti.

[4]Al pagamento degli interessi sui mutui ipotecari concessi dalla detta Sezione lo Stato concorre in misura non superiore al 2,50 per cento. Annualmente sara' stanziata nel bilancio del Ministero per l'agricoltura la somma occorrente per il pagamento della quota a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art81 · fonte del testo

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