Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 21 maggio 1923. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 8 R. Decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307).

[2]Gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza, oltre che alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura, a termini dell'art. 4 del presente Testo unico, sono parimenti sottoposti alla vigilanza del Ministero per l'industria e il commercio per le operazioni riguardanti i mutui ipotecari a favore dei danneggiati dal terremoto.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 21 maggio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art79 · fonte del testo

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