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[1](Art. 3 e 34 legge 9 luglio 1908, n. 445).

[2]Le somme percette dallo Stato, dalla pubblicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140, per fitti e prezzi di cessione dei beni di cui all'articolo precedente, comma 3°, sono corrisposte, al netto dalle spese di amministrazione alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale sara' senz'altro surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

[3]Durante il tempo in cui i beni suddetti rimarranno in possesso della Cassa, lo Stato rimborsera' alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che quella avra' annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

[4]Alle vendite di beni immobili fatte dalla Cassa e' applicata la riduzione della tassa di registro ad un quarto della misura normale, con le agevolazioni consentite dall' art. 1° della legge 23 gennaio 1902, n. 25, all. C.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art68 · fonte del testo

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