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[1](Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142).

[2]Il Credito agrario per il Lazio, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali, l'Istituto Nazionale di Credito per la cooperazione, le Casse di Risparmio, i Monti di Pieta' e gli Istituti ordinari e cooperativi di credito, indipendentemente da qualunque disposizione di leggi regolamenti e statuti, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, a concedere mutui agli enti agrari del Lazio per acquisto di terreni, pagamento di capitali e di canoni e affrancazioni.

[3]Gli Istituti medesimi potranno anche effettuare anticipazioni per l'esecuzione di miglioramenti fondiari e agrari, in base a certificati di avanzamento dei lavori rilasciati dal Ministero di Agricoltura.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art55 · fonte del testo

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