Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 10, 11 e 20 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

[2]L'unione delle Casse agrarie e degli Istituti di risconto delle Marche e dell'Umbria forma rispettivamente la Federazione per il credito agrario nelle Marche, con sede in Ancona, e la Federazione per il credito agrario nell'Umbria, con sede in Perugia.

[3]Ciascuna Federazione e' costituita in ente autonomo per la distribuzione e l'amministrazione del fondo per il credito agrario fornito dallo Stato e dalle Casse di Risparmio di Milano e di Bologna e di ogni altro fondo che fosse devoluto alle Federazioni medesime.

[4]Spetta alle Federazioni la dotazione delle Casse agrarie, l'impiego dei capitali non erogati, la riscossione delle quote di utili e di capitale dovute dalle Casse medesime, ai termini dell'art. 45 e la corresponsione di tali quote allo Stato e alle Casse di risparmio di Milano e di Bologna.

[5]Ciascuna Federazione e' amministrata da un Consiglio, la cui composizione e le cui funzioni saranno determinate nel regolamento.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art48 · fonte del testo

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