Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 5, 6 e 15 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

[2]Le Casse agrarie hanno facolta' di eseguire le operazioni di credito agrario di esercizio. Possono inoltre essere autorizzate a ricevere depositi a risparmio ed in conto corrente, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

[3]Le dette Casse possono infine compiere le operazioni ed esercitare le funzioni di Consorzio agrario, con le limitazioni e le norme da fissarsi nel regolamento.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art46 · fonte del testo

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