Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1928

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. 340 parole tolte, 23 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: (Art. 3, 4, 14 e 17 legge 2 gennaio 1910, n. 7; Art. 1 R.aggiunto: Testo unico-art. 45

aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. tolto: 13 maggio 1915, n. 717 convertito nella legge 21 settembre 1919, n. 2569).

tolto: Il capitale di fondazione di ciascuna Cassa agraria e' formato mediante prelevamenti sul fondo indicato nell'art. 43, e non puo' essere inferiore a lire 8.000 ne' superiore a lire 12.000. Detto capitale per le Casse agrarie delle Marche si intende contribuito per due settimi dallo Stato, per due settimi dalla Cassa di risparmio di Bologna e per tre settimi dalla Cassa di risparmio di Milano, e per quelle dell'Umbria si intende contribuito per tre quarti dallo Stato e per un quarto dalla Cassa di risparmio di Milano.

tolto: Sulla quota contribuita dallo Stato ciascuna Cassa agraria non corrisponde per dieci anni dalla sua istituzione alcun interesse; dall'undicesimo anno in poi, e per la durata di cinquanta anni, corrispondera' l'interesse del due per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvedera' al rimborso con le norme che saranno fissate nel regolamento.

tolto: Le quote conferite dalle Casse di risparmio di Milano e di Bologna dovranno essere rimborsate nel periodo di trenta anni a partire dal primo anno dopo la costituzione di ciascuna Cassa agraria. Il termine per la costituzione di dette Casse resta fissato al 31 dicembre 1915.

tolto: Le Casse di risparmio di Milano e di Bologna concorreranno alla ripartizione degli utili netti annuali di ogni Cassa agraria in misura non eccedente il tre per cento della quota da ciascuna di esse conferita, calcolata come sopra. Trascorso un decennio dall'istituzione delle Casse agrarie, tale partecipazione agli utili sara' convertita in un interesse fissato nella misura del tre per cento.

tolto: Alle Casse di risparmio, alle Banche cooperative ed ai Consorzi e Sindacati agrari di cui all'articolo precedente, che intendono assumere le funzioni di Cassa agraria, potranno essere fatte somministrazioni di fondi entro i limiti e con le condizioni fissate nel presente articolo. Saranno esclusi peraltro da tali somministrazioni gli enti che amministrano, fra depositi e patrimonio, un capitale superiore ad un milione di lire. aggiunto: 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1928, N. 1760

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art45 · fonte del testo

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