Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 25 Testo Unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 26 legge 2 gennaio 1910, n. 7; art. 4 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).

[2]Gli Istituti esercenti il credito agrario in conformita' delle disposizioni del presente Testo Unico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art4 · fonte del testo

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