Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 21 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).

[2]L'ipoteca a garanzia dei mutui di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente deve essere sempre di I° grado.

[3]I mutui ipotecari non possono eccedere l'ottanta per cento del prezzo di acquisto o del valore di stima dei terreni. Essi sono fatti per contanti.

[4]I detti mutui debbono essere rimborsati mediante annualita' comprensive del capitale, degli interessi e degli accessorii.

[5]Il mutuatario ha facolta' di pagare il debito anche prima della scadenza convenuta.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art20 · fonte del testo

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