Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 1. legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 9 D. L. 10 maggio 1917, n. 788; art. 19 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).

[2]I prestiti di cui all'articolo precedente sono garantiti dal privilegio legale sui frutti pendenti e quelli raccolti nell' anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi, a sensi dell'art. 8. A garanzia dei prestiti medesimi, puo' costituirsi un privilegio convenzionale, secondo le norme degli art. 9, 10 e 11.

[3]Ai prestiti stessi si applicano le disposizioni degli art. 6, 12, 13, 15 e 16.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari