Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 14 aprile 1926. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 16 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; Art. 13 D. L. 10 maggio 1917, n. 788).

[2]I prestiti di cui all'art. 5 avranno forma cambiaria. La cambiale dovra' portare l'indicazione dello scopo del prestito e del fondo per il quale esso e' accordato.

[3]Per le cambiali non eccedenti le L. 1500 il croce segno del debitore che dichiari di non saper scrivere, o non possa firmare per impedimento fisico, e' sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale pero' deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici, a termini delle leggi vigenti e la loro firma sara' autenticata da un notaio o dal sindaco o dal giudice conciliatore. L'autenticazione e' gratuita.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 14 aprile 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art15 · fonte del testo

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