Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 4 R. D. L. 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11).

[2]Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli previste al N. 2 dell'art. 5, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, e il debitore non estingua il debito nel termine di sette giorni dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalita' giudiziarie, e con le modalita' degli articoli 477, 478 e 479 del codice di commercio.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari