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[1](Art. 7 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1335; art. 11 D. L. 10 maggio 1917, n. 788).

[2]Se il debitore non restituisce integralmente alla scadenza l'importo del prestito, il pretore del Mandamento, su istanza dell'Istituto mutuante, puo', assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

[3]La vendita seguira' senza formalita' giudiziarie, con le norne dell'art. 63 del codice di commercio.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art13 · fonte del testo

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