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[1](Art. 6 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516).

[2]Quando la Sezione abbia investito in mutui ipotecari almeno la meta' del proprio capitale, potra' emettere cartelle fino all'ammontare di dieci volte il capitale stesso, pur continuando a concedere i mutui in contanti.

[3]Le cartelle potranno essere emesse soltanto in corrispondenza di mutui garantiti da prima ipoteca.

[4]I portatori di cartelle avranno diritto di prelazione sulle somme corrisposte dello Stato come contributo nel pagamento degli interessi.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art103 · fonte del testo

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