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[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 17).
[2]I ricevitori del lotto ed i loro commessi che trasgrediscono alle disposizioni di cui al presente Capo, sono puniti col massimo della pena.
[3]I ricevitori sono inoltre destituiti.
Testo in vigore dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010
