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[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 10).

[2]Per le riffe contemplate dall'art. 67, lettera c), quando l'oggetto assegnato in premio non superi il valore di lire trecento, gli intraprenditori od agenti della riffa sono puniti con una multa da lire cinquantuna a lire trecento.

[3]Quando il valore del premio superi le lire trecento, sono applicabili ai trasgressori le pene stabilite nell'art. 68.

Testo in vigore dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art69 · fonte del testo

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