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[1](R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 8 e 9; legge 12 giugno 1904, n. 247, art. 2, primo comma).

[2]Gli autori, intraprenditori ed agenti principali delle operazioni contemplate sotto le lettere a) e b) dell'art. 67, sono puniti con multa dalla meta' al totale importo delle somme offerte in premio, o del valore di estimo dei mobili ed immobili costituenti l'oggetto della lotteria.

[3]In nessun caso le multa puo' essere inferiore a lire mille ne' maggiore di lire cinquemila. Se pero' il valore dei premi eccede le lire diecimila, i trasgressori sono puniti, oltre che col massimo della multa, con la pena della detenzione da uno a sei mesi.

[4]Sono puniti con multa da lire trecento a lire mille gli agenti secondari, quali sono i distributori o venditori dei titoli o biglietti emessi nelle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 67, e coloro che per le medesime ricevono poste o sottoscrizioni, o in qualsiasi modo le annunziano al pubblico anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli e i biglietti.

Testo in vigore dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art68 · fonte del testo

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