Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Ricevitori e reggenti contribuiscono al «Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto», di cui all'art. 19 della legge 22 luglio 1906, n. 623, con una ritenuta generale, sul rispettivo aggio lordo in misura non superiore al 4 per cento.

[2]Allo stesso fondo di previdenza sono pure devolute le multe inflitte per qualsiasi motivo ai ricevitori e ai reggenti suddetti, nonche' i proventi eventuali del lotto.

Testo in vigore dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art55 · fonte del testo

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