Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 giugno 1918 al 7 agosto 1919. Leggi il testo vigente →

[1]Ricevitori e reggenti sono retribuiti con un aggio graduale sulle somme annualmente riscosse, determinato nella misura seguente:

[2]sulle prime L. 10,000, 11 per cento;

[3]da L. 10,001 a L. 20,000, 10 id.;

[4]da L. 20,001 a L. 30,000, 9 id.;

[5]da L. 30,001 a L. 40,000, 6 id.;

[6]da L. 40,001 a L. 50,000. 5 id.;

[7]da L. 50.001 a L. 100,000, 4 id.;

[8]oltre L. 100,000, 3 1/2 id.; 2 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

con decorrenza dal 1 luglio 1917

Il D.L. Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1603, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza dal 1° luglio 1917, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, verra' corrisposto ai ricevitori e reggenti del lotto, in aggiunta all'aggio graduale sulle riscossioni, stabilito dall'art. 53 del testo unico approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152, un supplemento d'aggio: del due per cento per le riscossioni fino a L. 10,000 e per quelle da L. 30.001 a L. 40.000; dell'uno per cento per le riscossioni da L. 40.001 a L. 50.000".

Decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 777

3

con decorrenza dal 1 aprile 1918

Il Decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 777, nel modificare l'art. 1 del D.L. Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1603, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 1918 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sara' pubblicata la pace, verra' corrisposto ai ricevitori e reggenti del lotto, in aggiunta all'aggio graduale sulle riscossioni stabilite dall'art. 53 del testo unico, approvato con Reale decreto 19 marzo 1908, n. 152, un supplemento d'aggio: del cinque per cento per le riscossioni fino a L. 10.000; del due per cento per le riscossioni da L. 10.001 a L. 20.000 e per quelle da L. 20.001 a L. 30.000; del tre per cento per le riscossioni da L. 30.001 a L. 40.000; del due per cento per le riscossioni da L. 40.001 a L. 50.000; del 0,50 percento per le riscossioni da L 50.001 a L. 100.000".

Testo in vigore dal 29 giugno 1918 al 7 agosto 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 1918

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1917 al 29 giugno 1918.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 777

    Il Decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 777, nel modificare l'art. 1 del D.L. Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1603, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 1918 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sara' pubblicata la pace, verra' corrisposto ai ricevitori e reggenti del lotto, in aggiunta all'aggio graduale sulle riscossioni stabilite dall'art. 53 del testo unico, approvato con Reale decreto 19 marzo 1908, n. 152, un supplemento d'aggio: del cinque per cento per le riscossioni fino a L. 10.000; del due per cento per le riscossioni da L. 10.001 a L. 20.000 e per quelle da L. 20.001 a L. 30.000; del tre per cento per le riscossioni da L. 30.001 a L. 40.000; del due per cento per le riscossioni da L. 40.001 a L. 50.000; del 0,50 percento per le riscossioni da L 50.001 a L. 100.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art53 · fonte del testo

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