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[1]Le reggenze dei banchi sono concesse per ordine di anzianita' ai commessi di carriera della Provincia. Quelle pero' occasionate dalla morte del titolare sono di preferenza affidate alla vedova o, in mancanza, ad uno dei figli del titolare medesimo.
[2]Quando i commessi, all'uopo interpellati, rinuncino alla profferta reggenza, l'Amministrazione puo' provvedere con altre idonee persone secondo le norme stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010
