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[1](Articoli 11 e 12 decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592; art. 16 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).
[2]La vigilanza sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie costituite sotto forma di Ente morale e', di regola, delegata dal Ministero alle Casse provinciali, le quali avranno facolta' di disporre ispezioni anche sugli altri istituti di credito agrario che abbiano ottenuta una anticipazione e siano stati ammessi al risconto o comunque abbiano relazione di affari con le Casse stesse.
[3]I Monti frumentari e le Casse agrarie verseranno a titolo di contributo, per le spese relative, alla rispettiva Cassa provinciale il tre per cento dei loro utili netti annuali.
[4]Alle spese di cui al precedente comma lo Stato concorre con un contributo di L. 30.000 stanziato in apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
