Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Articoli 11 e 12 decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592; art. 16 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

[2]La vigilanza sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie costituite sotto forma di Ente morale e', di regola, delegata dal Ministero alle Casse provinciali, le quali avranno facolta' di disporre ispezioni anche sugli altri istituti di credito agrario che abbiano ottenuta una anticipazione e siano stati ammessi al risconto o comunque abbiano relazione di affari con le Casse stesse.

[3]I Monti frumentari e le Casse agrarie verseranno a titolo di contributo, per le spese relative, alla rispettiva Cassa provinciale il tre per cento dei loro utili netti annuali.

[4]Alle spese di cui al precedente comma lo Stato concorre con un contributo di L. 30.000 stanziato in apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura.

Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art98 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari