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[1](Art. 10 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).
[2]Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sono amministrate da Consigli di amministrazione, costituiti secondo le norme che saranno dettate nel regolamento.
[3]Il servizio di Cassa sara' fatto dalla tesoreria di ciascuna Provincia.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
