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[1](Art. 77 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445).

[2]Il Ministero per l'agricoltura aprira' ogni anno due concorsi a premi, uno fra i consorzi agrari che siano costituiti da almeno un anno, con un capitale iniziale interamente versato non minore di lire 3 mila; l'altro fra le Casse agrarie costituite, in qualsiasi forma, da almeno un anno.

[3]Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi suddetti e' stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura la somma di lire 10 mila all'anno.

[4]Detti premi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art74 · fonte del testo

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