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[1](Articolo unico decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142).
[2]Quando le entrate sociali riscosse nell'anno non coprono l'intero importo delle corrispondenti annualita' dovute agli Istituti sovventori, lo Stato anticipera' la differenza. A tale fine sara' fatto uno stanziamento nel bilancio annuale del Ministero di agricoltura di L. 500.000.
[3]Le somme anticipate dallo Stato saranno rimborsate dagli Enti agrari del Lazio nell'anno successivo con le entrate sociali, salvo, in caso di insufficienza, a stabilirsi d'ufficio dal Ministero per l'agricoltura, per l'anno stesso, un supplemento di contributi sociali, da riscuotersi il tutto con le forme ed i modi di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1894, n. 397.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
