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[1](Art. 7 legge 21 dicembre 1902, n. 542).
[2]L'azione e le operazioni dell'Istituto «Credito agrario per il Lazio» sono regolate da uno statuto approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, promosso dal ministro di agricoltura.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
