Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Articoli 2 e 13 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

[2]In ciascun Comune capoluogo o gia' capoluogo di Mandamento nelle Marche e nell'Umbria, e nei comuni dell'Umbria aventi piu' di diecimila abitanti e' costituita una Cassa agraria.

[3]Possono esercitare le funzioni di Cassa agraria le Casse di risparmio, le Banche cooperative e i Consorzi o Sindacati agrari legalmente costituiti, esistenti nei Comuni suddetti, separando questo ramo di operazioni dagli altri, e tenendone distinta la gestione.

Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art44 · fonte del testo

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