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[1](Articoli 2 e 13 legge 2 gennaio 1910, n. 7).
[2]In ciascun Comune capoluogo o gia' capoluogo di Mandamento nelle Marche e nell'Umbria, e nei comuni dell'Umbria aventi piu' di diecimila abitanti e' costituita una Cassa agraria.
[3]Possono esercitare le funzioni di Cassa agraria le Casse di risparmio, le Banche cooperative e i Consorzi o Sindacati agrari legalmente costituiti, esistenti nei Comuni suddetti, separando questo ramo di operazioni dagli altri, e tenendone distinta la gestione.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
