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[1](Art. 2 R. decreto 4 maggio 1920, n. 661).
[2]L'atto di costituzione e lo statuto del Consorzio, nonche' le norme relative all'accertamento e alla liquidazione delle somme da corrispondersi dallo Stato, in conformita' di quanto dispone l'articolo precedente, sono approvati con decreto del ministro di agricoltura.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
