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[1](Art. 10 legge 6 luglio 1912, n. 802).
[2]L'azione e le operazioni dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono regolate da uno statuto approvato con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, sentito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
