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[1](Art. 9 legge 6 luglio 1912, n. 802; art. 19 dello statuto approvato con il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1125).
[2]I componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono nominati secondo le norme da stabilirsi nello statuto.
[3]Il Presidente e' nominato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, fra i componenti il Consiglio d'Amministrazione.
[4]Tre revisori nominati annualmente dal ministro di agricoltura esercitano presso l'istituto le funzioni attribuite ai sindaci dal Codice di commercio.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
