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[2]E' esteso il beneficio del gratuito patrocinio:
- a)agli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali;
- b)ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie e di prestanze agrarie, ai Consorzi agrari e in genere agli Enti agrari e associazioni agrarie delle Provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna;
- c)ai Consorzi e Sindacati agrari, alle Casse agrarie, nonche' alle Casse di risparmio e alle Banche cooperative, per quanto riguarda le loro operazioni agrarie, delle Marche e dell'Umbria.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
