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[1](Articoli 14 e 21 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; articoli 22, 26 e 28 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 333; art. 24 testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 36 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 9 decreto Luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336; art. 13 decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788; art. 3 decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1269; art. 7 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516; art. 1 R. decreto 7 giugno 1920, n. 775).
[2]Gli atti e scritti di qualunque natura inerenti alle operazioni di credito agrario che compiono gli Istituti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria.
[3]Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro gli atti relativi ai prestiti cambiari concessi, per gli scopi di cui agli articoli 5 e 17, dagli Istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1, e sono ridotte a meta' le tasse di bollo, registro e ipotecarie dovute per gli atti e scritti di qualunque natura relativi alle altre operazioni di credito agrario compiute dagli Istituti medesimi.
[4]Gli atti giudiziari e i protesti in dipendenza dei prestiti cambiari concessi dagli Istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1, per gli scopi contemplati dagli articoli 5 e 17, sono soggetti a tassa nella misura della meta' di quella normale.
[5]Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'art. 9, in quanto l'Istituto mutuante non abbia diritto alla totale esenzione delle tasse di bollo e di registro, a sensi della prima parte del presente articolo, sono scritti su carta da bollo da L. 1,05 e sono soggetti alla tassa fissa minima di registro. Tali atti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro quando siano stipulati in dipendenza di prestiti concessi ad Associazioni agrarie legalmente costituite sotto forma di Ente morale o di Societa' cooperativa.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
