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[2]E' ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da societa' e dai Consorzi agrari delle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna ed e' ridotta alla meta' la tassa medesima per i Consorzi agrari delle Marche e dell'Umbria, fermo restando per le azioni delle Societa' a forma cooperativa il disposto dell'art. 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, all. C.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
